PARCHI STORICI DI POSILLIPO PSP MMXXVI

Parchi Storici di Posillipo

Comunicato n. 2

Napoli, 4 settembre 2026

In vista dell'iniziativa annunciata per domenica 6 settembre lungo la costa di Posillipo, i promotori della costituenda Associazione Parchi Storici di Posillipo — alla quale stanno aderendo sempre più proprietari e aventi diritto delle comunioni interessate — precisano quanto segue.

1MANIFESTARE È UN DIRITTO. ENTRARE NELLE PROPRIETÀ PRIVATE È ALTRA COSA

Il diritto di riunirsi e di manifestare pacificamente è garantito dalla Costituzione e nessuno intende metterlo in discussione: le opinioni sull'accesso alla costa si esprimono liberamente, sulla via pubblica e nel dibattito. Altra cosa è varcare il cancello di una proprietà privata. Il passaggio nei viali, nelle scale e negli altri spazi privati dei parchi non è autorizzato né tollerato dai proprietari, che non intendono aprire i propri cancelli. Eventuali accessi non autorizzati saranno segnalati alle autorità competenti.

2IL CONFRONTO PARTA DAI TESTI UFFICIALI

Nel dibattito di questi giorni circolano citazioni normative che non corrispondono ai testi in vigore. Due esempi, verificabili da chiunque sulle fonti ufficiali. Il comma 251 dell'art. 1 della legge 296/2006 ha sostituito il comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 400/1993: alla lettera e) esso pone l'obbligo di consentire accesso e transito liberi e gratuiti verso la battigia in capo ai titolari delle concessioni demaniali, per l'area ricompresa nella concessione. Viene però fatto circolare con l'aggiunta delle parole «o proprietà», che nel testo non figurano, e con una fascia «da 1 a 5 metri», che quel testo non indica: le misure eventualmente previste appartengono agli atti di pianificazione e alle ordinanze che disciplinano le aree demaniali. Il comma 254 della stessa legge, per parte sua, affida alle regioni — nei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo — l'individuazione dei varchi necessari a raggiungere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione. Vengono poi richiamati insieme, come se fossero una sola norma, gli articoli 822 e 1027 del Codice civile: sono due disposizioni distinte e autonome — la prima individua i beni del demanio pubblico, la seconda definisce che cosa sia una servitù prediale — e nessuna delle due, da sola, costituisce un diritto di passaggio attraverso uno specifico fondo privato. Abbiamo raccolto i passaggi normativi richiamati nel dibattito, con brevi note descrittive e il collegamento alle fonti ufficiali, nella pagina «Accesso al mare e proprietà private: cosa dice la legge». Invitiamo chiunque intervenga nel dibattito a consultare direttamente i testi ufficiali: il confronto pubblico non può che guadagnarne.

3LE SOLUZIONI SPETTANO ALLE ISTITUZIONI

Le spiagge e il lido del mare sono beni del demanio marittimo dello Stato: la loro natura pubblica non è in discussione, e i promotori la riconoscono e la rispettano pienamente. Qualora le autorità intendessero individuare percorsi di accesso incidenti su aree private, valgono le procedure, le garanzie e le indennità previste dalla legge per il caso concreto (art. 42 della Costituzione; d.P.R. 327/2001). I promotori restano disponibili al confronto con il Comune, l'Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto e la Soprintendenza, e a offrire la propria collaborazione tecnica sui temi di rispettiva competenza. Auspichiamo che la giornata di domenica si svolga in modo pacifico e nel rispetto della legge.

Comunicato n. 1 del 2 settembre 2026 →

Invitiamo tutti i proprietari, gli aventi diritto e i condòmini dei parchi della costa di Posillipo ad aderire alla costituenda Associazione, scrivendoci all'indirizzo [email protected].

I promotori della costituenda Associazione Parchi Storici di Posillipo
[email protected]