PARCHI STORICI DI POSILLIPO PSP MMXXVI

Parchi Storici di Posillipo

Accesso al mare e proprietà private:
cosa dice la legge

I testi ufficiali, riportati per esteso

Questa pagina raccoglie le norme che regolano il demanio marittimo, l'accesso alla battigia e le servitù di passaggio, riportate nel loro testo vigente con il collegamento alla fonte ufficiale. Ogni articolo è accompagnato da una nota che ne indica oggetto e destinatari. Non contiene interpretazioni riferite a luoghi o a soggetti determinati: chi legge può verificare direttamente.

Il demanio marittimo

Codice civile, art. 822, primo comma Demanio pubblico

«Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.»

Individua i beni che appartengono allo Stato a titolo di demanio pubblico, fra cui il lido del mare e la spiaggia. La disposizione riguarda la titolarità dei beni e non indica da quale percorso terrestre debba avvenire l'accesso.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico

«I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.»

«Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.»

Stabilisce l'inalienabilità dei beni demaniali e affida all'autorità amministrativa la loro tutela. I poteri indicati hanno per oggetto i beni che fanno parte del demanio pubblico.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 825 Diritti demaniali su beni altrui

«Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.»

Assoggetta al regime demaniale i diritti reali spettanti a Stato, province e comuni su beni di altri soggetti. È la disposizione richiamata in materia di diritti di uso pubblico e presuppone che tali diritti siano stati costituiti.

Testo ufficiale

Codice della navigazione, art. 28 Beni del demanio marittimo

«Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.»

Elenca i beni che compongono il demanio marittimo. L'articolo non contiene disposizioni sull'accesso da terra né sui fondi confinanti.

Testo ufficiale

Codice della navigazione, art. 1161, primo comma Abusiva occupazione di spazio demaniale

«Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.»

Sanziona l'occupazione arbitraria del demanio, l'impedimento del suo uso pubblico, le innovazioni non autorizzate e l'inosservanza dei vincoli gravanti sulla proprietà privata nelle zone prossime al demanio. Quando la condotta riguarda un percorso privato, occorre previamente accertare titolo, contenuto ed estensione dell'eventuale vincolo.

Testo ufficiale

Le concessioni demaniali e i varchi

D.L. 400/1993, art. 03, comma 1, lett. e) come sostituito dall'art. 1, comma 251, della legge 296/2006

«I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei […] sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: […] e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione».

L'obbligo di consentire accesso e transito gratuiti è posto a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime e riguarda l'area ricompresa nella concessione. La disposizione oggi vigente è l'art. 03, comma 1, lett. e), del d.l. 400/1993, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 251, della legge 296/2006: il comma 251 è una norma di novella e va citato in questi termini.

Testo ufficiale della L. 296/2006 — Parlamento italiano

Legge 296/2006, art. 1, comma 254 Piani di utilizzazione e collocazione dei varchi

«Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo […], sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.»

Impone alle regioni, sentiti i comuni, di individuare nei piani di utilizzazione l'equilibrio fra aree in concessione e arenili liberamente fruibili e la collocazione dei varchi. È un obbligo di pianificazione riferito alle aree del demanio marittimo.

Testo ufficiale — Parlamento italiano

Legge 217/2011, art. 11, comma 2, lett. d) Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime

«d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;»

È un principio e criterio direttivo di una delega legislativa al Governo, riferita alle aree del demanio marittimo. La legge è entrata in vigore il 17 gennaio 2012 e il termine di quindici mesi per l'esercizio della delega è scaduto il 17 aprile 2013 senza che il decreto legislativo sia stato adottato.

Testo ufficiale su Normattiva

Le misure che ricorrono nel dibattito — la larghezza della fascia di battigia da mantenere libera, la distanza fra un varco e l'altro — non figurano nelle norme statali qui riportate: sono stabilite dagli strumenti di pianificazione regionale e dalle ordinanze balneari, e riguardano le aree del demanio marittimo.

La proprietà privata

Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo Proprietà privata ed espropriazione

«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.»

«La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.»

Riconosce e garantisce la proprietà privata, rimettendo alla legge modi di acquisto, di godimento e limiti in funzione sociale. L'espropriazione è ammessa nei casi previsti dalla legge, per motivi d'interesse generale e salvo indennizzo.

Testo ufficiale — Senato della Repubblica

Le servitù di passaggio

Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto

«La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.»

Definisce la servitù prediale. Presuppone due fondi appartenenti a proprietari diversi: un fondo servente e un fondo dominante.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1031 Costituzione delle servitù

«Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.»

Indica i modi in cui una servitù prediale viene ad esistenza: costituzione coattiva o volontaria, usucapione, destinazione del padre di famiglia.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1032 Modi di costituzione delle servitù coattive

«Quando in forza di legge il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.»

«La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.»

«Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.»

Disciplina la costituzione delle servitù coattive: in mancanza di contratto occorre una sentenza, oppure un atto dell'autorità amministrativa nei casi determinati dalla legge. La sentenza ne stabilisce le modalità e determina l'indennità dovuta.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1051 Passaggio coattivo

«Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.»

«Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. […]»

«Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.»

Attribuisce al proprietario di un fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino, secondo il percorso più breve e di minor danno. L'ultimo comma esenta dalla servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

«Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.»

«Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.»

Estende il passaggio coattivo al fondo il cui accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente e non ampliabile. Il passaggio è concesso dall'autorità giudiziaria nei soli casi indicati dalla norma; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 del 1999, vi ha aggiunto le esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1053 Indennità

«Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta […]»

Prevede l'indennità dovuta al proprietario del fondo attraversato nei casi di passaggio coattivo. Se occorrono opere stabili o l'abbandono di una zona del fondo, il relativo valore va corrisposto prima dell'inizio delle opere o del passaggio.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 1061 Servitù apparenti

«Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.»

Esclude che le servitù non apparenti possano acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Restano possibili gli altri modi di costituzione previsti dalla legge.

Testo ufficiale

Codice civile, art. 2697 Onere della prova

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.»

Ripartisce l'onere della prova fra le parti del giudizio: chi fa valere un diritto prova i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi solleva un'eccezione prova i fatti su cui essa si fonda.

Testo ufficiale

L'asservimento per opere pubbliche

D.P.R. 327/2001, art. 44, comma 1 Indennità per l'imposizione di servitù

«È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.»

Disciplina l'indennità dovuta quando un fondo privato è gravato da una servitù per l'esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Riguarda la determinazione dell'indennità: la potestà e il procedimento derivano dalle altre disposizioni del testo unico o da leggi speciali.

Testo ufficiale su Normattiva

Il diritto di riunione

Costituzione, art. 17 Riportato perché richiamato nel comunicato dell'Associazione

«I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.»

Riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in luogo pubblico è previsto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Testo ufficiale — Senato della Repubblica

I testi sopra riportati sono tratti dalle fonti ufficiali collegate a ciascun articolo e sono stati verificati alla data del 4 settembre 2026. Nel dibattito pubblico circolano versioni non conformi di alcune di queste disposizioni: qui sono riprodotte integralmente, perché ciascuno possa verificarle. La pagina sarà aggiornata con le eventuali novità normative.

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